Statuto

STATUTO “LA FARFALLA”

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

  1. LA FARFALLA” è l’Associazione Onlus Isontina dei malati di Parkinson e dei loro familiari ed ha sede a Gorizia.

  2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali del!’ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

  1. “LA FARFALLA” è un’organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
  2. I contenuti e la struttura del!’ Associazione sono democratici, basati su principi solidarìstlci e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’ Associazione.
  3. L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’ Art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della Legge regionale n° 12/95.

Art. 4

Finalità

  1. “LA FARFALLA” è costituita esclusivamente al fine di: 

a) sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni alle problematiche connesse con la malattia di      Parkinson e stimolarne l’azione comune;

b) svolgere opera di propaganda ed assistenza fra i malati affetti dalla malattia di Parkinson e malattie extra piramidali, nonché tra i loro familiari e quanti interessati, portando a loro conoscenza tutte quelle norme terapeutiche ed igieniche che possano contribuire a migliorare-le condizioni di vita, quantitative e qualitative, di tali malati;

c)collaborare con le Autorità politiche, sanitarie e con altre Associazioni di volontariato locali nello studio e realizzazione di ogni iniziativa idonea a migliorare l’assistenza del parkinsoniano;

d)assumere, in sede locale, ogni altra iniziativa utile per l’assistenza e la terapia dei malati di malattia di Parkinson e malattie extra piramidali.

     2. E‘ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencat

     3. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero         accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e       successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

RISORSE ED ATTIVITA’ ECONOMICHE

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è formato:

      a) Dalle entrate che sono costituite come segue:

  1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento del!’ Associazione;
  2. da contributi di Organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni pubbliche, Enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – Istituti di credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. da eventuali erogazioni, sowenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione; in particolare:
  • i lasciti testamentari sono accettati con il beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi Atti giuridici;
  • le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

     4.               da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e                                        produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al                                proprio autofinanziamento;

b) dai beni del!’ Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

       2. I beni immobili”ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad                  essa intestati.

       3. Tutti i beni appartenenti all’ Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso                la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

  1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene confermato annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avenuta iscrizione. L’aderente dimissionario, o che comunque cessa di far parte del!’ Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

  1. “LA FARFALLA” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questo essere ritenuto individualmente responsabile a meno che non si ravveda il dolo.
  2. Gli aderenti all’ Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
  3. L’Associazione risponde con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati a meno che non si ravveda il dolo.
  4. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III

ASSOCIATI

Art. 9

Ammissione

  1. A “LA FARFALLA” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dal!’ Associazione.
  2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di una domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
  3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
  4. Il Presidente, in concordanza con il Direttivo, ha facoltà di nominare “Presidente Onorario” o “Socio Onorario” persone che abbiano conseguito particolari meriti nell’ambito delle finalità in cui opera l’Associazione.

Art, 10

Diritti degli associati

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti negli organi dell’Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
  3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.

Art. 11

Doveri

  1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro.
  2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’ Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoni aie.
  4. Il comportamento verso altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e ali’ esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
  5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dati’ Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

  1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
  2. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dal!’ Associazione dando opportuna comunicazione scritta. L’Associato che, alla data del 31 marzo e nei due anni antecedenti, non abbia provveduto alla corresponsione della quota sociale nei termini previsti dal!’ Assemblea, decade dalla qualifica di socio.
  3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari od alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Titolo IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Revisore dei conti.

Art. 14

Composizione dell’ Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci in carica.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.
  3. All’Assemblea può partecipare ogni avente diritto o può conferire delega scritta ad altro Socio partecipante. Ciascun Socio partecipante può ricevere un numero massimo di due deleghe.

Art.15

Convocazione dell’ Assemblea

  1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
  2. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’Ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun Associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del!’ Assemblea.
  3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo, entro e non oltre il 31 marzo.
  4. L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni successivi alla scadenza del mandato degli Organi del!’ Associazione, al fine di eleggere i nuovi Organi.
  5. L’Assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 16

Validità dell’ Assemblea

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea

Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone (elezione degli Organi dell’Associazione) saranno sempre a scrutinio segreto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci in carica.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell’ Assemblea

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
  2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell’ Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. In sede ordinaria:

  • discutere e. deliberare sui bilanci consultivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso spese;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
  • Deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

2. in sede straordinaria;

  • deliberare sullo scioglimento del!’ Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede del!’ Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall’ Assemblea degli associati.
  2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attinguendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Qualora non ci fossero più membri nella. lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo rimane in carica anche in carenza di personale, per un massimo di due defezioni. Qualora il numero fosse inferiore alle 5 (cinque) unità, vengono indette nuove elezioni.
  3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) membri (compreso il Presidente) e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
  4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto affisso nella segreteria del!’ Associazione contenente l’Ordine del giorno, e/o con comunicazione telefonica a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente o della segreteria, almeno 4 (quattro) giorni prima della data di convocazione.
  5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
  6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell’Associazione, il nuovo Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente del!’ Associazione, il Vice Presidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

  1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dal!’ Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive del!’ Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dal!’ Assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il Consiglio Direttivo:
  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione del!’ Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  • predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’Associazione;
  • sottopone all’Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
  • delibera l’ammissione di nuovi soci;
  • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso                        nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio                senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

  1. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile;
  2. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri;
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori;
  4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede del!’ Associazione.

 

Art. 23

Il Segretario

L’Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione;

d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;

e) abrogato; .

f) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvi mento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione;

g) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

h) I punti f. e g. possono, in alternativa, essere espletati da uno dei Consiglieri eletti ed incaricato a tal fine dal Presidente o dal Segretario con la mansione di tesoriere.

Art. 24

Revisore dei conti

  1. E’ nominato dal!’ Assemblea e dura in carica due anni. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo;
  2. Il Revisore dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
  3. Il Revisore dei conti, inoltre, effettua lo spoglio delle schede elettorali dopo l’Assemblea elettiva.

Titolo V

IL BILANCIO

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Il bilancio del!’ Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale del!’ Associazione almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.
  3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
  4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.
  5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 4.
  6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del!’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Scioglimento

  1. L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’ Art. 27 c.c.:
  • Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  • Per altre cause di cui all’Art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività del!’ Associazione, i beni, dopo la liquidazione,                  saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore,                      ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito                l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 cmma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo                    diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge, ai Regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.

Gorizia lì 5 marzo 2014

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